Circolare 35/E dell'Agenzia delle Entrate
del 23 novembre 2006
Abilitazione all’attività di verificazione periodica dei misuratori fiscali (registratori di cassa) ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003 - decentramento
1. LA VERIFICAZIONE PERIODICA DEI MISURATORI FISCALI
1.1 Premessa
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003 (nel prosieguo, per comodità, Provvedimento), al fine di ovviare alle censure mosse dalla Comunità Europea sotto il profilo dell'ostacolo alla libera circolazione dei beni, ha introdotto delle modifiche al decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
Nello specifico, è stata introdotta la verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali, al fine di procedere alla valutazione della conformità fiscale del misuratore ai requisiti prescritti dalla normativa fiscale in vigore, da eseguirsi secondo definita periodicità. Tale adempimento deve essere effettuato su richiesta ed a spese dell’utente che ha comunicato la messa in servizio del misuratore ai sensi dell'art. 8 del D.M. del 23 marzo 1983.
1.2 I soggetti abilitati all’attività di verificazione periodica
L’attività di verificazione periodica sui misuratori fiscali deve essere svolta da un cd. laboratorio di verificazione periodica abilitato dall’Agenzia delle entrate.
In particolare, il punto 3.3 del Provvedimento, prescrive che tale attività può essere svolta dai seguenti soggetti:
a) da un laboratorio abilitato
b) dal fabbricante abilitato che sia titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello di apparecchio misuratore fiscale
c) da un laboratorio di fabbricante abilitato che sia titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello, ove il laboratorio medesimo sia espressamente menzionato nel provvedimento di abilitazione del
fabbricante.
I soggetti di cui alla lettera a) sono i cd. laboratori autonomi, ossia quei laboratori abilitati dall’Agenzia delle entrate nel rispetto dei requisiti previsti dal provvedimento (punto 6 ed allegato 4).
Particolarità che contraddistingue questa tipologia di soggetti è quella di poter effettuare la verificazione periodica su tutti gli apparecchi misuratori fiscali, da qualsiasi azienda prodotti, fabbricati e/o importati, già sottoposti ai prescritti controlli di conformità e muniti della targhetta delle iscrizioni regolamentari di cui al punto 1.1.5.1 del D.M. 23 marzo 1983.
I soggetti di cui alla lettera b) sono i produttori di apparecchi misuratori fiscali i quali sono abilitati, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 23 marzo 1983, ad effettuare direttamente, anteriormente alla commercializzazione, i controlli di conformità dell’apparecchio alle prescrizioni stabilite nel provvedimento di approvazione. Tali soggetti, i quali dispongono di un apposito punzone autorizzato dall’Agenzia delle entrate per effettuare i controlli di cui sopra, sono anche autorizzati ad effettuare la verificazione periodica sui misuratori fiscali da essa prodotti.
I soggetti di cui alla lett. c) sono quei laboratori inseriti nella struttura tecnico – organizzativa dei fabbricanti abilitati di cui alla lett. b), menzionati espressamente nel provvedimento abilitativo del fabbricante stesso. Tali soggetti sono autorizzati ad effettuare la verificazione periodica sui misuratori fiscali relativamente ai soli
apparecchi prodotti dal fabbricante della cui struttura fanno parte. Si precisa che, ai sensi del provvedimento, nonché alla luce del generale principio di uguaglianza ed uniformità dell’azione amministrativa, anche i soggetti di cui alla lett. c) in questione, devono possedere tutti i requisiti giuridico – amministrativi e tecnico – operativi di cui
al punto 6 ed all’Allegato IV al provvedimento, così come specificati anche nel prosieguo della presente.
2. UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
2.1 L’attuale situazione
Attualmente l’attività amministrativa necessaria ai fini dell’abilitazione all’attività di verificazione periodica risulta essere di competenza dell’Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Amministrazione, ai sensi dei punti 6 e 7 del
provvedimento.
Tale attività ha raggiunto, ormai, un ottimo livello di standardizzazione. Sulla scorta di ciò, anche la Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali di cui all’art. 5 del D.M. 23 marzo 1983, si è espressa con un “parere favorevole di massima” all’abilitazione ed al successivo rinnovo, motivandolo proprio sulla base della uniformità e della standardizzazione dell’azione amministrativa da svolgere.
2.2 Il decentramento
Sulla scorta delle considerazioni espresse al precedente punto 2.1, la Scrivente ritiene che un rapido passaggio di competenze dagli Uffici centrali alle Direzioni Regionali e, quindi, agli Uffici locali dell’Agenzia sia rispondente ai principi di efficienza ed economicità che devono guidare l’attività amministrativa.
Tale indirizzo sarebbe avvalorato anche da una serie di vantaggi che si ripercuoterebbero sia sui soggetti interessati all’abilitazione sia sull’Amministrazione finanziaria stessa. In particolare il soggetto interessato avrebbe come interlocutore il proprio ufficio di competenza, razionalizzando, in tal modo, l’attività necessaria ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’abilitazione in questione.
Di contro l’amministrazione finanziaria avrebbe maggiori possibilità di verificare con facilità e senza aggravio di spese il possesso dei requisiti richiesti per l’abilitazione, nonché avrebbe facilmente l’opportunità di effettuare anche controlli in loco.
3. ABILITAZIONE
2.1 Requisiti per ottenere l'abilitazione
Il laboratorio istante ed il relativo personale incaricato della verificazione periodica devono possedere i requisiti giuridico – amministrativi e tecnico – operativi di cui all’Allegato IV al provvedimento, ovvero:
a) Il personale incaricato della verificazione periodica rispetta il vincolo del segreto professionale.
b) Il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da rapporti societari con gli utenti di misuratori fiscali.
c) Se il laboratorio fa parte di un’organizzazione più ampia avente un interesse diretto o indiretto nella fabbricazione, importazione commercializzazione o vendita di misuratori fiscali, il direttore responsabile del laboratorio è dotato di completa indipendenza operativa e dipende direttamente ed esclusivamente dal
vertice dell'azienda.
d) Il laboratorio è coperto da assicurazione di responsabilità civile per danni causati nell'esercizio dell'attività di verificazione.
e) Il laboratorio opera, per la parte inerente all'esecuzione della verificazione periodica dei misuratori, in conformità ad un autonomo sistema di garanzia della qualità e con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova, in quanto applicabili. A tal fine, il laboratorio è accreditato da un organismo aderente all'European Cooperation for Accreditation (EA), che sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento ed operi secondo la norma UNI CEI EN 45003. In alternativa, il sistema di qualità del laboratorio deve essere certificato da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012 o a quella corrispondente di altro Paese membro dell'Unione Europea.
f) Il laboratorio è dotato del personale, degli strumenti e delle apparecchiature necessari.
g) Il personale assicura integrità professionale.
h) Le prove da effettuare in sede di verificazione sono adeguatamente pianificate in idonee liste di controllo, elaborate tenendo conto di eventuali prove specifiche prescritte nei provvedimenti di approvazione di determinati modelli.
i) I tecnici dipendenti incaricati della verificazione sono in possesso di diploma di scuola superiore e si impegnano a frequentare uno dei corsi di formazione tecnico-fiscale sui misuratori fiscali organizzati allo scopo dall'Agenzia delle entrate - Direzione Centrale amministrazione. Essi possiedono un'adeguata formazione tecnica e professionale e una buona conoscenza della normativa in materia di misuratori, con particolare riferimento ai requisiti tecnici, funzionali e fiscali, nonché alle prescrizioni relative alle prove di cui alla lettera h).
j) I requisiti di cui alla lettera i) non sono richiesti ai tecnici che alla data del 28 febbraio 2003 sono inseriti nei relativi elenchi depositati presso l’Agenzia delle entrate in qualità di tecnici autorizzati ad eseguire, a termini del decreto, operazioni di assistenza e manutenzione.
3.2 L’istanza di abilitazione
I laboratori interessati ad ottenere l’abilitazione ad operare quali laboratori di verificazione periodica dovranno presentare, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2007, domanda, corredata di marche da bollo come per le legge, all’Ufficio locale di competenza del laboratorio stesso.
3.2.1. La prenotazione del sigillo identificativo
Preliminarmente alla presentazione dell’istanza di abilitazione, ciascun laboratorio interessato dovrà scegliere il sigillo identificativo che intenderà attribuire a ciascun tecnico incaricato di operazioni di verificazione periodica. L'impronta del sigillo identificativo deve essere disposta su due righe ed è costituita da una sigla o dal logotipo del laboratorio (esclusivamente caratteri letterali senza segni di punteggiatura) e dal numero identificativo dell'incaricato stesso (esclusivamente caratteri numerici); esso deve avere dimensioni identiche a quelle fissate per il bollo fiscale dall’allegato C, paragrafo 1, del D.M. del 23 marzo 1983 (ovale di dimensioni mm 8x6).
Tale scelta andrà comunicata all’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente. Quest’ultimo (rectius il dipendente ovvero i dipendenti dell’ufficio locale autorizzati), costatata l’univocità del sigillo proposto sull’intero territorio nazionale utilizzando l’applicazione software Mo.Mi. (monitoraggio misuratori fiscali) disponibile nell’area applicazioni del sito intranet dell’Agenzia, provvederà a “bloccare”, sempre mediante l’applicazione di cui sopra, il chiesto sigillo a nome del laboratorio istante. Da quel momento in poi, nessun soggetto abilitato sull’intero
territorio potrà più prenotare un sigillo uguale a quello appena “bloccato”.
Nel caso in cui, invece, si constatasse un caso di identicità del sigillo identificativo, l’ufficio locale provvederà a darne comunicazione al soggetto istante, il quale dovrà procedere ad una nuova scelta del sigillo identificativo.
3.2.2. Contenuto della domanda
La domanda di abilitazione ad operare in qualità di laboratorio di verificazione periodica, sottoscritta dal rappresentante, legale o negoziale, deve contenere:
a) La denominazione del laboratorio, la ragione sociale, la sede legale e, se diversa, la sede operativa principale, le eventuali sedi distaccate, la partita IVA e/o il codice fiscale.
b) L’indicazione della/e categoria/e di misuratori fiscali (registratori di cassa, terminali elettronici, bilance elettroniche con stampante) ed eventualmente dei particolari modelli, per i quali si chiede l'abilitazione.
c) L'indicazione delle apparecchiature e degli strumenti posseduti e ritenuti idonei per l’esecuzione della verificazione periodica.
d) La planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verificazione in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature, nonché copia dell’atto, in regola con l’imposta di registro ovvero IVA, comprovante la disponibilità dei locali (compravendita, locazione commerciale, comodato d’uso, etc.).
e) L’elenco dei tecnici incaricati della verificazione periodica, completo dei corrispondenti dati anagrafici, codice fiscale, titoli, qualifiche, esperienze professionali, e relativi numeri identificativi. L’elenco deve contenere anche la separata ed espressa indicazione del responsabile del laboratorio, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo coincida con uno dei tecnici incaricati.
f) La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'allegato IV.
g) L’impegno al rispetto dei requisiti di cui all'allegato IV.
h) L’impegno a comunicare alla Direzione Centrale Amministrazione, secondo le modalità stabilite dalla stessa nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 maggio 2005 e successive modificazioni, i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate con i relativi esiti.
i) L’impegno a garantire tempestivo e gratuito intervento a seguito di richiesta avanzata dagli organi accertatori.
j) La descrizione, corredata di disegni, del sigillo identificativo, scelto ai sensi della procedura indicata al punto 3.2.1, da attribuire a ciascun tecnico incaricato di operazioni di verificazione periodica. Si ricorda che l'impronta del sigillo identificativo deve essere disposta su due righe ed è costituita da una sigla o dal logotipo del laboratorio (esclusivamente caratteri letterali senza segni di punteggiatura) e dal numero identificativo dell'incaricato stesso (esclusivamente caratteri numerici); esso deve avere dimensioni identiche a quelle fissate per il bollo fiscale dall'allegato C, paragrafo 1, del D.M. del 23 marzo 1983 (ovale di dimensioni mm 8x6).
k) Una lastrina di ottone o di altro metallo tenero recante due impronte per ciascuno dei sigilli identificativi proposti per i singoli incaricati della verificazione.
l) Il disegno, insieme a due esemplari, di ognuna delle targhette di esito positivo ovvero di esito negativo della verificazione periodica previste, rispettivamente ai punti 4.3 2 4.4 del provvedimento. Tali targhette, del tipo autoadesivo che si distrugge nella rimozione, devono essere conformi rispettivamente a quelle previste dagli allegati 2 e 3 del provvedimento. Si precisa che ciascuna targhetta deve essere prestampata in ogni sua parte, eccezion fatta per il numero di matricola del misuratore fiscale oggetto di verificazione e per l’ultima cifra dell’anno di scadenza. Tali informazioni, insieme all’indicazione del mese di scadenza, devono essere riportate con strumenti indelebili all’atto della verificazione.
m) La descrizione delle procedure adottate nell'esecuzione della verificazione periodica.
Ogni variazione dei dati sopra indicati deve essere comunicata entro 30 giorni dal suo verificarsi al competente Ufficio locale, nonché deve essere comunicata ai sensi del punto 6.4 del rovvedimento in via telematica, ai sensi del provvedimento del 16 maggio 2005.
Resta inteso che le variazioni che comportano un mutamento significativo degli elementi sopra riportati devono essere adeguatamente giustificate (ad. esempio, nel caso di variazione di una delle sedi, andrà presentata la nuova planimetria, il nuovo atto comprovante la disponibilità dei locali, l certificato della qualità aggiornato con la nuova sede).
3.2.2.1. I tecnici incaricati della verificazione
Affinché un soggetto possa essere abilitato all’attività di verificazione periodica, è necessario che possieda i seguenti requisiti:
- Rispetto del vincolo del segreto professionale.
- Indipendenza da rapporti societari con gli utenti di misuratori fiscali.
- Integrità professionale.
- Diploma di scuola superiore; impegno a frequentare uno dei corsi di formazione tecnico-fiscale su misuratori fiscali organizzati dall’Agenzia; adeguata formazione tecnica e professionale e buona conoscenza della normativa in materia di misuratori (tali requisiti non sono richiesti per i tecnici che alla data del 28 febbraio 2003 erano già inseriti negli elenchi depositati presso l’Agenzia delle entrate in qualità di tecnici autorizzati ad eseguire operazioni di assistenza e manutenzione ai sensi del D.M. 23 marzo 1983 e successive modificazioni ed integrazioni).
- Regolarità contributiva ed assicurativa.
- Regolare rapporto di lavoro con il laboratorio istante.
A dimostrazione di ciò, il laboratorio dovrà allegare alla propria domanda di abilitazione la seguente documentazione:
- L’impegno al rispetto dei requisiti del segreto, dell’indipendenza e dell’integrità professionale, nonché l’impegno a far frequentare ai propri tecnici uno dei corsi di formazione organizzati dall’Agenzia.
- Organigramma aziendale così come risultante dal manuale della qualità.
- Curriculum vitae di ciascun tecnico, comprensivo del diploma di scuola superiore.
- Certificazione rilasciata dall’INPS attestante la regolarità contributiva, ovvero autocertificazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del laboratorio istante con riferimento a ciascun tecnico.
- Documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro instaurato tra tecnico e laboratorio. A tal proposito, è superfluo precisare che per svolgere attività di verificazione periodica è necessario rispettare le regole generali in vigore in ambito di diritto del lavoro, di diritto societario e di diritto previdenziale. Ne consegue che l’amministratore di una società di capitali, per svolgere l’attività di verificazione periodica, deve dare dimostrazione di essere iscritto sia alla gestione separata degli amministratori sia alla gestione ordinaria per l’attività lavorativa. L’attività di verificazione periodica dell’amministratore, inoltre, deve essere esplicitamente prevista e regolata (es. delibera assembleare, contratto a progetto). Va ricordato, inoltre, che i soci di società di capitali di regola apportano alla società esclusivamente capitale; per poter svolgere attività lavorativa per la società devono avere o un vincolo contrattuale con la società, ovvero deve risultare dall’atto costitutivo della società la propria qualità di “socio lavoratore” il quale, cioè, apporta alla società la propria attività lavorativa in luogo del capitale (a tal proposito, si tenga anche presente, tuttavia, che l’iscrizione della società alla sezione speciale artigiani o ommercianti necessita che l’attività lavorativa venga prestata prevalentemente dai soci). Anche alla luce di quanto precisato e ricordato, andranno allegati alla domanda di abilitazione: l’estratto del libro matricola per i tecnici dipendenti; il contratto di lavoro inerente l’attività di verificazione periodica sui misuratori fiscali; la doppia iscrizione INPS per quanto riguarda gli amministratori di s.r.l.; l’atto costitutivo della società laddove venisse chiesta l’abilitazione come tecnico di un collaboratore familiare (impresa familiare), di un socio (nel caso di s.n.c. e di s.c. a r.l.), di un socio accomandatario (nel caso di s.a.s. e di s.a.p.a.), di un socio lavoratore (nel caso di s.r.l. e di s.p.a.); l’iscrizione della società alla sezione speciale artigiani o commercianti.
Nel caso in cui il laboratorio volesse incrementare il numero dei propri tecnici incaricati della verificazione periodica successivamente all’abilitazione, dovrà presentare all’Ufficio locale competente apposita domanda di inserimento tecnico, corredata della documentazione sopra riportata, nonché dell’elenco tecnici aggiornato e della documentazione di cui ai punti k) ed l) del precedente paragrafo (lastrina recante le impronte del nuovo sigillo che si intende attribuire al tecnico e il disegno, insieme a due esemplari, di ognuna delle targhette di esito positivo ovvero di esito negativo della verificazione periodica da attribuire al tecnico stesso).
L’Ufficio locale, constatati il possesso dei requisiti richiesti, provvederà ad
abilitare il nuovo tecnico con apposito provvedimento.
3.2.2.2. L’assicurazione r.c.
Il laboratorio richiedente deve essere coperto da assicurazione per la responsabilità civile per danni causati nell’esercizio dell’attività di verificazione periodica. A tal fine, dovrà essere allegata all’istanza di abilitazione copia della polizza assicurativa sottoscritta dal rappresentante legale del laboratorio. Tale polizza deve comprendere espressamente, nell’ambito del rischio assicurato, l’attività di verificazione periodica sui misuratori fiscali. Per tale attività, inoltre, a maggior tutela degli utenti di misuratori fiscali, deve essere specificato chiaramente che la copertura assicurativa è prestata senza applicazione di alcuna franchigia
3.2.2.3. Il S.G.Q. conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000
Il laboratorio istante deve operare, per la parte inerente all'esecuzione della verificazione periodica dei misuratori, con un autonomo sistema di garanzia della qualità (S.G.Q.) conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000. Tale S.G.Q. deve essere certificato e sorvegliato da un Organismo di Certificazione accreditato da un Organismo di accreditamento aderente all'European Cooperation for Accreditation (EA), che sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento ed operi secondo la norma UNI CEI EN 45003. In alternativa, il S.G.Q. del laboratorio deve essere certificato da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012 o a quella corrispondente di altro Paese membro dell'Unione Europea.
A dimostrazione di ciò, il laboratorio istante dovrà allegare alla domanda di abilitazione una copia del certificato della qualità, comprensivo di tutte le visite ispettive di sorveglianza (cd. audit), rilasciato dall’Organismo di Certificazione. Qualora quest’ultimo sia stato accreditato da un organismo straniero, sarà cura del laboratorio istante allegare anche la dichiarazione dell’Organismo di Certificazione attestante la validità della propria adesione agli accordi di mutuo riconoscimento
sottoscritti in ambito EA MLA, per il settore EA 35.
Va precisato che il certificato deve, comunque, riportare i seguenti elementi:
a) la personalità giuridica dell'organizzazione oggetto della certificazione (Ragione sociale, che deve essere unica, comprensiva di sede legale), possibilmente con l’indicazione anche della partita IVA del laboratorio certificato;
b) la norma di riferimento (ISO 9001:2000);
c) il cd. scopo della certificazione, che nel caso in questione deve essere “l’attività di verificazione periodica sui misuratori fiscali”;
d) le unità operative (siti) nelle quali vengono svolte le attività oggetto di certificazione (comprensive di indirizzo completo);
e) il settore di riferimento;
f) eventuali specificazioni e precisazioni necessarie od utili per la migliore definizione degli elementi e dei dati sopra indicati;
g) i riferimenti attinenti alla validità della certificazione in termini di: data di emissione del certificato, data di emissione corrente e data di scadenza. Quest’ultima può essere sostituita dalla dicitura:"La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (indicare se 6 mesi o 1 anno) e al riesame completo del sistema di gestione aziendale con periodicità
triennale".
3.3. Il provvedimento di abilitazione
Una volta constatati il possesso dei requisiti richiesti, la regolarità e la completezza dell’istanza di abilitazione, l’Ufficio locale provvederà a rilasciare al laboratorio il chiesto provvedimento di abilitazione ad effettuare l’attività di verificazione periodica sui misuratori fiscali.
Tale provvedimento, valido su tutto il territorio nazionale, deve riportare i dati identificativi del laboratorio (denominazione del laboratorio, ragione sociale, sede legale e, se diversa, sede operativa principale, eventuali sedi distaccate, partita IVA e/o codice fiscale), le categorie dei misuratori per il quale l’abilitazione opera (registratori
di cassa, terminali elettronici, bilance elettroniche con stampante), le condizioni alle quali l'abilitazione medesima viene rilasciata, la durata di quest’ultima, l’elenco dei tecnici incaricati ad effettuare la verificazione periodica, i disegni dei sigilli identificativi dei tecnici e il disegno delle targhette di verificazione periodica o di rifiuto.
Il mancato accoglimento della domanda di abilitazione è adottato con provvedimento motivato, avverso il quale il laboratorio entro 60 giorni dalla sua notifica può presentare ricorso al TAR competente.
3.3.1. La durata del provvedimento
Il provvedimento di abilitazione rilasciato dall’Ufficio locale avrà una durata massima di tre anni. Ciò in quanto la validità dell’abilitazione dovrà essere commisurata alla validità della certificazione ISO 9001:2000, certificazione che, come specificato al punto 3.2.2.2., ha validità triennale.
La validità del provvedimento sarà, comunque, subordinata al mantenimento in capo al laboratorio abilitato dei requisiti posseduti al momento dell’abilitazione. Di tale mantenimento, il laboratorio dovrà darne prova con cadenza annuale, mediante presentazione all’Ufficio locale della seguente documentazione:
− Autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento dell’abilitazione;
− Visita ispettiva di mantenimento (cd. audit) del S.G.Q. rilasciata dall’organismo di Certificazione;
− Documentazione attestante il rinnovo del contratto di assicurazione, dell’eventuale contratto di locazione, dei contratti di lavoro.
3.3.2. La sospensione e la revoca del provvedimento
Nel caso in cui il laboratorio non fornisca la prova del mantenimento dei requisiti necessari per l’abilitazione, nonché negli altri casi previsti dal punto 8 del provvedimento, l’Ufficio locale sospende ovvero revoca il provvedimento di abilitazione ai sensi del punto 8 citato.
4. IL RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO
Prima della data di scadenza del provvedimento, il laboratorio abilitato deve inoltrare al proprio Ufficio locale competente l’istanza di rinnovo.
4.1. Il contenuto dell’istanza di rinnovo
All’istanza di rinnovo, corredata di marche da bollo come per legge, deve essere allegata la seguente documentazione:
− Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento dell’abilitazione.
− L’elenco dei tecnici incaricati della verificazione periodica, completo dei corrispondenti dati anagrafici, codice fiscale, titoli, qualifiche, esperienze professionali, e relativi numeri identificativi. L’elenco deve contenere anche la separata ed espressa indicazione del responsabile del laboratorio, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo coincida con uno dei tecnici incaricati.
− La descrizione, corredata di disegni, del sigillo identificativo.
− Il disegno, insieme a due esemplari, di ognuna delle targhette di esito positivo ovvero di esito negativo della verificazione periodica.
− Certificato di conformità del S.G.Q. alla norma UNI EN ISO 9001:2000 aggiornato con la nuova data di scadenza a seguito della visita ispettiva di riesame completo del S.G.Q., rilasciato dall’Organismo di Certificazione. Si ricorda che qualora quest’ultimo sia stato accreditato da un organismo straniero, sarà cura del laboratorio istante allegare anche la dichiarazione dell’Organismo di Certificazione attestante la validità della propria adesione agli accordi di
mutuo riconoscimento sottoscritti in ambito EA.
− Documentazione attestante il rinnovo del contratto di assicurazione, dell’eventuale contratto di locazione, dei contratti di lavoro.
4.2. Il provvedimento di rinnovo
Il provvedimento di rinnovo ha le stesse caratteristiche e lo stesso contenuto del provvedimento di abilitazione, con la sola aggiunta dell’esplicito riferimento a quest’ultimo, in modo tale da assicurare e valorizzare la continuità e la storicità dell’abilitazione.
5. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI SUL SITO INTERNET
La Direzione Centrale, ai sensi del punto 10 del provvedimento, cura la redazione di apposito elenco, consultabile sul sito internet dell’Agenzia, contenente gli estremi identificativi e gli estremi autorizzativi dei soggetti abilitati e dei rispettivi tecnici.
A tal proposito, ai fini dell’aggiornamento di tale elenco, sarà cura delle Direzioni Regionali e Provinciali inviare, con cadenza quindicinale, al seguente indirizzo di posta elettronica misuratorifiscali.dcamm@agenziaentrate.it, un file (formato excel) contenente tutti i dati relativi alle abilitazioni, ai rinnovi ed alle variazioni intervenute nel corso degli ultimi quindici giorni.
Più precisamente, per ogni laboratorio andranno indicati:
a) la ragione sociale;
b) la partita iva;
c) l’indirizzo completo delle sedi (legale ed operativa);
d) il sigillo identificativo;
e) la data, il numero e la scadenza dell’abilitazione;
f) la data, il numero e la scadenza dell’eventuale rinnovo;
g) la data e il numero dell’eventuale sospensione o revoca;
h) la data dell’eventuale dismissione dell’attività di verificazione periodica;
i) in un foglio separato, i dati identificativi di ciascun tecnico abilitato, ovvero: nome, cognome, codice fiscale, sigillo identificativo, data di abilitazione del singolo tecnico, eventuale data di dismissione del tecnico.
6. IL PERIODO TRANSITORIO
Le presenti disposizioni entreranno in vigore il 1 gennaio 2007. Più precisamente, tutte le istanze di abilitazione inviate prima di tale data verranno evase dalla Direzione Centrale amministrazione. Dopo tale data, invece, le istanze dovranno essere spedite all’Ufficio locale competente, il quale provvederà ad emettere i chiesti provvedimenti.
Per quanto riguarda le istanze di rinnovo, anche in tal caso il discrimine per individuare la competenza risulta essere la data del 1 gennaio 2007. A tal proposito, tuttavia, occorre precisare quanto segue.
Innanzitutto, come illustrato al punto 4.1, il laboratorio in sede di rinnovo non è tenuto a ripresentare l’intera documentazione attestante il possesso dei requisiti, ma può legittimamente autocertificarne il possesso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Attualmente il controllo sull’autocertificazione è facilmente effettuabile, dal momento che l’intera documentazione risulta essere in possesso della Direzione Centrale. Nel prosieguo, invece, ci potranno essere dei casi in cui la documentazione sia suddivisa tra la Direzione Centrale e l’Ufficio locale. In tali casi, pertanto, sarà cura di quest’ultimo effettuare i controlli che dovesse ritenere necessari, eventualmente anche chiedendo conferma della completezza della documentazione alla Direzione Centrale Amministrazione.
In secondo luogo, a differenza di quanto accade attualmente circa la durata del rinnovo (circa un anno ancorato alla validità della visita ispettiva di mantenimento della qualità) l’Ufficio locale dovrà procedere all’emissione di provvedimenti di rinnovo validi fino alla scadenza del certificato della qualità aziendale (si veda il punto 3.3.1., come richiamato dal punto 4.2), subordinati alla dimostrazione annuale del mantenimento dei requisiti.
FONTE: Agenzia delle Entrate
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